Il contributo dei deputati friulani all’Assemblea Costituente•
di Federico Costantini

Candidati ed eletti nel Collegio Unico Nazionale:
1. Luigi Gasparotto, Sacile (PN), 31 maggio 1873 – Cantello (VA), 29 giugno 1954;
2. Fausto Pecorari, Trieste, 18 dicembre 1902 – Trieste, 27 ottobre 1966.
In merito all’aspetto ‘oggettivo’, la disposizione del materiale è avvenuta in base a due ulteriori criteri, uno di carattere ‘strutturale’, l’altro di tipo ‘funzionale’.
Il primo criterio si fonda sulla stessa composizione dell’Assemblea Costituente [11]. È noto che, per accelerare il confronto sul contenuto della Carta Fondamentale, fu costituito un organo interno, denominato Commissione per la costituzione[12], che a sua volta fu suddiviso in tre diversi ‘gruppi di lavoro’:
~ Prima Sottocommissione, Diritti e doveri dei cittadini13;
~ Seconda Sottocommissione, Ordinamento costituzionale della Repubblica14, così ulteriormente divisa:
– Prima Sezione, Potere esecutivo[15];
– Seconda Sezione, Potere giudiziario [16];
~ Terza Sottocommissione, Diritti e doveri economico-sociali [17].
Peraltro, è bene rammentare l’istituzione del Comitato di redazione [18], incaricato del coordinamento tra le diverse proposte e di presentare il Progetto all’Assemblea per l’approvazione finale [19].

Nel volume sono trascritti solamente gli interventi nella discussione generale in Assemblea Costituente e non quelli della Commissione, i cui verbali peraltro sono redatti in forma sommaria.Nel volume sono trascritti solamente gli interventi nella discussione generale in Assemblea Costituente e non quelli della Commissione, i cui verbali peraltro sono redatti in forma sommaria.

Il secondo criterio riguarda le competenze dell’Assemblea Costituente, cui furono attribuite anche altre funzioni oltre a quella di elaborare ed approvare la Costituzione repubblicana: lo svolgimento di attività propriamente parlamentari[20], come sopra accennato. Qui gli interventi sono stati ulteriormente suddivisi per categorie: ‘iniziative’[21], ‘attività legislativa’[22], ‘attività non legislativa’[23].In conclusione, è bene precisare che la nozione di ‘civiltà friulana’, coerentemente con l’approccio filosofico – non razionalistico – adottato, non costituisce un assunto, bensì il risultato dell’indagine. Vale a dire che la sua esistenza e il suo contenuto non sono stabiliti a priori, ma previsti come sviluppo sperato della ricerca. In altri termini, il rigore dell’impostazione problematica, di per sé, dovrebbe escludere posizioni ‘ideologiche’, oltre che toni ‘retorici’.

Quanto all’obiettivo, pare opportuno sottolineare, inoltre, che tra gli interventi ve ne sono alcuni che meritano particolare attenzione. Se, per esempio, è nota la profondità filosofica di Bettiol (gruppo democratico cristiano), che nell’Assemblea Costituente si esprime negli interventi sulla sanzione penale [24],non si può ignorare la dimestichezza di Gasparotto (gruppo democratico del lavoro) con il diritto costituzionale comparato [25]comparato25, né può passare inosservata la competenza di Scoccimarro (gruppo comunista) in materia economica[26], elaborata secondo l’impostazione marxista.A proposito dell’oggetto del presente volume, può essere interessante rilevare sin d’ora come sullo stesso argomento vi siano, per un verso, inaspettate consonanze trasversali e, per converso, sorprendenti spaccature, anche all’interno del medesimo partito. È utile segnalare al lettore gli esempi più evidenti. In merito all’accesso delle donne alla Magistratura, se forse oggi a taluni potrebbe apparire ‘discutibile’ – ma coerente – la risoluta chiusura di Bettiol (gruppo democratico cristiano)[27], a tutti potrà sembrare ‘ipocrita’ la cauta apertura prospettata da Gasparotto [28] (gruppo democratico del lavoro). Sulla condizione delle zone montane è significativa la convergenza tra Gortani[29] (gruppo democratico cristiano) e Piemonte[30] (gruppo socialista), così come di estremo rilievo è la battaglia condotta sulla denominazione ufficiale della Regione oggi nota come ‘Friuli Venezia Giulia’, in cui si videro schierati da un lato Tessitori [31] (gruppo democratico cristiano), Piemonte [32] (gruppo socialista) e Scoccimarro[33] (gruppo comunista), e dall’altro Pecorari[34] (gruppo democratico cristiano).
In sintesi, la ricerca solleva delicate questioni che non sono connesse soltanto alla ‘civiltà friulana’, ma investono altresì temi di più ampio respiro e lasciano in sospeso svariati problemi, tra i quali vi sono i seguenti: (1) se la ‘civiltà friulana’ sia davvero ‘autonoma’ o ‘particolare’ rispetto a quella nazionale, posto che si ammetta una analoga ‘civiltà italiana’; (2) se l’approccio dei Costituenti fu ‘monolitico’ o ‘elastico’, ‘unitario’ o ‘pluralista’, ‘chiuso’ o ‘aperto’ nei confronti della ‘civiltà friulana’; (3) se l’affermazione di quest’ultima – e di ogni altra – imponga in astratto di escludere l’universalità del diritto e dei valori politici, ovvero se ne sia indifferente.

Ciò che più conta – per i friulani di oggi, ma non solo – è il prendere coscienza dell’estrema attualità di tali interrogativi e della necessità di impegnarsi a fondo per una loro serena discussione. A tal proposito, si ringrazia il prof. Danilo Castellano dell’Università di Udine per aver accolto questa raccolta nella collana da lui curata e il Consorzio Universitario del Friuli che ha sostenuto l’iniziativa e che quindi l’ha consentita.
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• FEDERICO COSTANTINI, Il contributo dei deputati friulani all’Assemblea Costituente, Udine: Forum (Etica, Politica, Diritto. Il Friuli e la Filosofia della prassi; Testi, 3) 2008.

1 Si pensi alle vicende della disciplina societaria e, più recentemente, di quella fallimentare.
2 Approvata il 27 dicembre 1947, pubblicata in G. U. del 27 dicembre 1947, n. 298, in vigore dal 1° gennaio 1948.
3 Cfr. SEBASTIANO DE APOLLONIA, Compendio di filosofia, a cura di Gabriele De Anna, Udine: FORUM (Etica, Politica, Diritto. Il Friuli e la filosofia della prassi: Testi, 1), 2004; GABRIELE DE ANNA, Il pensiero filosofico e politico di Sebastiano De Apollonia. Un’introduzione, Udine: FORUM (Etica, Politica, Diritto. Il Friuli e la filosofia della prassi: Saggi, 1), 2006; CORNELIO FABRO, La crisi della ragione nel pensiero moderno, a cura di Marco Nardone, Udine: FORUM (Etica, Politica, Diritto. Il Friuli e la filosofia della prassi: Testi, 2), 2007; AA. VV., Cornelio Fabro e il problema della libertà, a cura di Federico Costantini, Udine: FORUM (Etica, Politica, Diritto. Il Friuli e la filosofia della prassi: Saggi, 2), 2007.
4 Fu adottato, infatti, il sistema elettorale con voto di lista, a rappresentanza proporzionale e recupero dei resti su collegio unico nazionale. Alla circoscrizione Udine – Belluno furono assegnati 12 seggi.
5 Cfr. per tutti LIVIO PALADIN, Per una storia costituzionale dell’Italia repubblicana, Bologna: Il Mulino (Collezione di testi e studi: Diritto), 2004, p. 19. L’insigne costituzionalista sottolineava come la consultazione popolare non fosse espressamente prevista dalla prima ‘costituzione provvisoria’ – emanata con Decreto Legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, giuramento dei Membri del Governo e facoltà del Governo di emanare norme giuridiche, (in G.U. 8 luglio 1944, n. 39) – ma soltanto con la seconda ‘costituzione provvisoria’, ossia con il Decreto Legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, Integrazioni e modifiche al Decreto Legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all’Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei Membri del Governo ed alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche, (in G.U. 23 marzo 1946, n. 69). Si rammenta che il re Vittorio Emanuele III abdicò a favore del figlio Umberto pochi giorni prima del voto, il 9 maggio 1946.
6 Il 10 giugno 1946 la Corte di Cassazione proclamò i risultati del referendum, il 12 giugno il Consiglio dei Ministri deliberò di assegnare le funzioni di Capo provvisorio dello Stato al suo Presidente, Enrico De Nicola, il quale venne poi riconfermato dall’Assemblea Costituente il 28 giugno 1946.
7 Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, Norme per l’elezione dei deputati all’Assemblea Costituente, (in G.U. 12 marzo 1946, n. 60, S.O.).

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