“MEMORIA DELLA VERITA’ ”
di Andrea Favaro

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Catone soleva dire che gli ordinamenti romani erano superiori a quelli delle altre civiltà, poiché in queste erano stati singoli uomini a stabilire le “leggi”, mentre la repubblica romana era stata ordinata dall’ingegno non di un uomo solo, ma di molti, e nello spazio non di una ma di plurime generazioni.
Il rapporto tra generazioni è forse il più importante tra gli assi portanti di un ordinamento giuridico dove si incontrano nella realtà debiti e crediti, diritti e delitti, ma soprattutto tradizione e rivoluzione, tempo e spazio.
Uno degli strumenti di questo migrare di esperienze e istituzioni tra una generazione e l’altra è la “memoria”. Collettiva certo, ma pure singola, e talvolta così soggettiva da non essere sempre affidabile nel riconoscimento della verità (quantomeno processuale) come proviamo ad evidenziare nel “Fondo” (Feyles) che desidera aprire un dibattito su un nucleo nevralgico dalle riflessione contemporanea tra filosofia, diritto, neuroscienze e tecnica. Quando il soggetto, con la memoria che si struttura in rimemorazione, corre il rischio di ricordare una non-verità ritenendola, per sé ma soprattutto per gli altri, pure realtà.

Memoria, appunto, che non sempre offre un felice baluardo dinanzi all’oblio delle strutture nell’ordinamento giuridico. Soprattutto quando queste vengono avviluppate nella morsa dell’ideologia finanche divinizzante come mostrano i contributi di Palmaro e Biancu. Il primo deduce dalle critiche di un Hoppe utili indicazioni terapeutiche per gli ordinamenti democratici odierni. Il secondo mette alla prova l’esperienza politica tra spazio e tempo comuni aggiornando la memoria di un Capograssi.
Nel solco dove il passato fluisce nel presente senza soluzione di continuità tentiamo la navigazione diacronica lungo la tradizione del diritto naturale nell’est-europa (Szabadfalvi) per svoltare poi lungo la direttrice sincronica di altre esperienze culturali quali quelle offerte dal sistema giuridico-politico cinese (Carrai).
La memoria non è poi meno importante nemmeno quando si affrontano categorie che paiono “senza tempo”. Recuperarne le fila segna difatti il passo dell’inveramento di queste nell’esperienza storica odierna, correndo il rischio di renderle vive, oltre che vere.
In questi termini è proposta la riflessione sulla natura, ma soprattutto sulle sue condizioni di realizzazione, del paradigma tanto invocato quanto vituperato e poco approfondito del “bene comune” (Castaño). In termini diversamente impostati la Rivista propone in questo numero un lastricato mnemonico del “ritorno” del divino nella odierna riflessione politico-giuridica (Becchi). Una bozza di studio questa che poggia le prime basi per una disamina contemporanea su un tema “eterno”, appunto, senza per questo venir meno alla contingenza schietta dei contenuti che una provocazione è facilitata ad esprimere.
Sempre memori, quantomeno nelle intenzioni, del citato insegnamento di Catone pare debita una riflessione nei confronti del soggetto stesso di “istituzione” che in quanto tale è chiamata a servire (e non asservire) la comunità politica, con i suoi limiti e con il suo portato di vulnerabile storicità. Così, per i fondamenti generali, il concetto stesso viene posto sotto la lente di ingrandimento offerta dal Castoriadis (Menga) tra l’autonomia assoluta e la crisi della democrazia. Così, per le esperienze particolari, il ruolo della Corte Costituzionale in Italia viene analizzato in senso critico nel verificare se è in grado (e come) di temprare il testo costituzionale sul banco di prova delle categorie (e delle normative) economiche di oggi (D’Andrea).
Categorie di ambito sempre costituzionale, ma di natura ben diversa, hanno costituito il fondamento di recenti arresti giurisprudenziali in ambito bio-etico che permettono ora, melius re perpensa, di tentare una disamina giuridicamente completa e inevitabilmente gerarchizzata assiologicamente (Caruso).
La coltre della memoria collettiva, in questi momenti particolari più che in altri, viene forata da lampi che lacerano il passato-presente tendendo a profetizzare la realtà futura. La prassi utile da seguire in questi casi è accostare l’occhio della riflessione al foro che il lampo di luce lascia oltre sé e verificare quanto di verità permette realmente di far scorgere alla stessa memoria collettiva e così al bene dell’intera comunità. La società, infatti, è sempre chiamata a memorizzare lungo l’itinerario dei “tempi lunghi” concedendo all’istante dell’emozione una decisione fugacemente ideologica come pure una espressione di democrazia spuntata dall’ignoranza. Le comunità politiche, poi, procedono oltre le emozioni dell’istante se da queste, come la storia insegna, non ne vengono travolta per mancanza di competenza e di spirito critico dei membri che le compongono.
Lo sforzo di memoria, inaugurato invero già nel numero precedente, non poteva non congedarsi dai Lettori senza il ricordo (Fabris) di un giurista veram nisi fallor philosophiam non simulatam affectans, al secolo Giuseppe Bettiol. Un uomo che molti sforzi ha donato alla scienza penalistica ma che non meno impegno ha versato sul fianco della sua crescita come persona e nella costruzione dell’ordinamento giuridico italiano palesandone così l’espressione se non compiuta almeno onestamente tentata di un portato secolare di “buon governo”.

Senzaltro e nonostantetutto”, sempre memori della bussola che ci offre il fecondamente precario riconoscimento della verità, l’augurio non può che essere quello rinnovato di una buona navigazione…