Il concetto di “persona” nella legge “Sulla Privacy”.
di Federico Costantini

[80] Giurisprudenza più recente lo definisce: “… intesa, per altro, tale “identità'” non in senso soggettivo, come opinione cioè che il soggetto abbia del “proprio io”, bensì in senso oggettivo, in riferimento appunto alla “identità” dell’individuo che, nella realtà sociale generale o particolare, e’ percepita e conosciuta o poteva essere conosciuta con l’applicazione dei criteri della normale diligenza o della buona fede soggettiva.”, Cassazione Civile, Sez. I, 7 febbraio 1996, n.978, in “Foro It.”, 1996, p.1253, con nota di A. PALMIERI. Autori del settore invece come “diritto ad una esatta rappresentazione del soggetto nella sua storia personale”, V. ZENO – ZENCOVICH, Appunti sulla disciplina costituzionale delle telecomunicazioni, in “Diritto dell’informatica e dell’informazione”, a cura di G. ALPA, (1992), n. 5, pag. 746. Alcuni Autori non ritenevano che tale diritto avesse copertura costituzionale, S. FOIS, La libertà di “informazione”. Scritti sulla libertà di pensiero e la sua diffusione, a cura si ALJS VIGNUDELLI, Rimini 1991 p.260, tuttavia la Corte Costituzionale lo ha successivamente posto sotto la garanzia dell’art.2 Corte Cost., Sent. 24 gennaio, 3 febbraio 1994. Definito da altri come “il diritto a non vedersi attribuita la paternità di azioni non proprie”, A. BEVERE, A CERRI, il diritto di informazione e i diritti della persona, Milano 1995, p.159. In realtà, si può inserire all’interno della tutela della identità personale si l’esigenza di essere identico a se stesso davanti agli altri, sia l’esigenza di essere diverso dagli altri, in un rapporto dialettico tra il singolo e i suoi simili, G. BAVETTA, voce “identità (diritto alla)”, Enciclopedia del diritto, Giuffré, p. 953.

[81] “identità non vuol dire tanto corretta rappresentazione in ciascun contesto, quanto piuttosto rappresentazione integrale della persona”, S. RODOTA’, Persona, riservatezza, identità, cit., p.605.

[82] “L’idea gravita … su due elementi: da un lato, sulla reificazione dei diritti e degli obblighi, considerati alla stregua di cose percepibili con i sensi; dall’altro, sull’identificazione di uomo e soggetto giuridico. Titolarità è rapporto tra persona naturale e cose provenienti dall’esterno.”, nella esposizione critica svolta dall’Autore, N. IRTI, Due saggi sul dovere giuridico (obbligo – onere), Napoli 1973, p.3. “L’idea di titolarità nasce da un processo di duplicazione, che rompe la compatta realtà del contegno e separa chi agisce da ciò che è agito.”, ibidem, p.27.