MECCANIZZARE IL GIUDIZIO PER CONSEGUIRE CERTEZZA DEL DIRITTO.
Considerazioni intorno alla possibilità di percorrere tale itinerario
di Marco cossutta

2. Informatica giuridica e certezza del diritto.

Nel 1997 appare sull’Aggiornamento della Enciclopedia del diritto la voce, redatta da Renato Borruso, Informatica giuridica. In questo scritto , l’Autore raccoglie l’eco proveniente dal dibattito sulla certezza del diritto, con particolare riguardo alla certezza in ambito processuale. Infatti, egli scrive: "il nostro ordinamento non è più a dimensione d’uomo. E tende ad esserlo sempre meno in futuro, anche per il notevole aumento sia delle fonti normative […] sia per le materie oggi da disciplinare e prime inesistenti". L’ipertrofia legislativa e la conseguente oggettiva non conoscibilità del vastissimo corpus legislativo fanno osservare che "la certezza del diritto, essenziale perché si abbia uno Stato di diritto, risulta in tal modo gravemente compromessa" .
La diagnosi di Borruso sullo stato di crisi del diritto si spinge ben al di là delle ragioni che hanno indotto, come egli sottolinea, la Corte Costituzionale ad intervenire con la sentenza n. 364 del marzo 1988. La crisi, acutizzata da deficienza nelle tecniche di redazione della disposizione normativa , è talmente vasta che "non solo la certezza del diritto, ma la stessa parità di trattamento di coloro che versano in una stessa situazione, cioè un ideale irrinunciabile della giustizia, sarebbe compromessa da una libera interpretazione delle norma da parte di ciascun magistrato" .
A fronte di questa apocalittica descrizione (sovrapporsi caotico di fonti, incessante e contraddittorio incalzare di disposizioni inficiate, al loro stesso interno, da fallacie linguistiche, incontrollabilità e, quindi, imprevedibilità del giudizio), la proposta avanzata dall’Autore, per ricondurre l’alluvione dell’arbitrio all’alveo tracciato dal diritto, passa per l’utilizzo del sistema informatico, ovvero ponendo come centrale, nel processo di inversione, dal caos all’ordine giuridico, la computer’s science .
L’informatica giuridica, per Borruso, può offrire soluzioni definitive ad almeno tre delle più impellenti questioni del mondo del diritto.
Per un verso, nella sua veste di informatica documentaria, permette di raccogliere ed organizzare il materiale giuridico in banche dati (archivi elettronici) di immediata consultazione. Una disponibilità su larga scala del dato giuridico (leggi, regolamenti, circolari, precedenti e così via), come già ebbe a sottolineare negli anni Settanta Spiros Simitis , risolverebbe in gran parte una crisi dell’informazione giuridica, che lede profondamente la certezza del diritto ed il principio di legalità .
Per altro, l’informatica offrirebbe uno stimolo alla normalizzazione ed alla formalizzazione del linguaggio giuridico; le disposizioni normative, al fine di purificarle da ogni ambiguità e vaghezza proprie al linguaggio naturale, andrebbero perciò formulate (e riformulate) avuto riguardo alla logica proposizionale . Tale intervento di purificazione deve condurre alla formazione della cosiddetta legge-algoritmo.
Infatti, "la procedura necessaria per trasformare una legge in algoritmo va sotto il nome di normalizzazione del suo testo. L’algoritmizzazione delle norme potrebbe anche definirsi come assiomatizzazione delle medesime, consistente nella traduzione delle proposizioni del discorso normativo dal linguaggio naturale (quasi sempre vago, ambiguo, indeterminato, impreciso) in un insieme finito di enunciati ben precisi, privo di lacune, di contraddizioni, di sovrapposizioni: in altri termini in un sistema deduttivo completo e coerente, il complesso della cui regole costituisce la cosiddetta logica formale" .
Al fine di meglio comprendere la portata della proposta riproduciamo la definizione di algoritmo offerta da Borruso: "lo sviluppo di regole generali, astratte, formulabili ex ante, analitiche, inequivoche, complete, la cui applicazione letterale porta chiunque (anche il più sprovveduto, quindi anche una macchina) infallibilmente al risultato esatto" . A tale proposito l’Autore sottolinea: "la definizione dell’algoritmo non coincide con la definizione possibile della legge? Non è forse anche la legge un complesso di regole generali e astratte, formulabili ex ante?" .
Se tutto ciò corrispondesse alla realtà giuridica, terzo fondamentale apporto dell’informatica al problema della certezza del diritto, allora sarebbe possibile applicare automaticamente la legge.
Appare, quindi, chiarissima la proposta relativa alla possibilità di utilizzare sistemi esperti nella risoluzione di casi giudiziari anche se, è bene affermarlo, l’utilizzo della cibernetica in ambito giurisprudenziale non si spinge, nello scritto in questione , sino alla teorizzazione della totale fungibilità del giudice (umano) con il sistema esperto .
Ciò non di meno, "l’uso del computer può essere prezioso al magistrato di merito […] per una finalità della massima importanza, ma di cui sembra non essersi presa chiara coscienza: quando, cioè, gli si chiede non solo di accertare i fatti, ma anche di compiere determinazioni quantitative discrezionali (quali, ad esempio, la misura della pena da irrogare in concreto o del risarcimento dei danni)" .
In definitiva, le decisioni giurisprudenziali potrebbero venire catalogate e raffrontate per mezzo di tecniche giurimetriche, sì da offrire una casistica sulla quale il giudice di merito potrebbe basare la sua decisione. Attenendosi a questi parametri, scientificamente determinati, si potrebbe "costituire una più sicura garanzia di una giustizia concretamente uguale per tutti" .
L’utilizzo di questo procedimento determinerebbe un duplice vantaggio; per un verso, offrirebbe "al giudice stesso la possibilità di conoscere, per ogni quantificazione che effettua, a che "quota sta volando rispetto alla media"" per altro, consentirebbe "a chi abbia una controversia la possibilità di prevedere il quantum presumibile della condanna. E tale prevedibilità potrebbe far diminuire di gran lunga il numero delle cause" .

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