DIRITTO COSTITUZIONALE E SISTEMA ECONOMICO:
IL RUOLO DELLA CORTE COSTITUZIONALE
di Luigi D’Andrea
Università degli Studi di Messina

[41] Così R. NANIA, Riflessioni sulla “Costituzione economica” in Italia: il “lavoro” come “fondamento”, come “diritto”, come “dovere”, in AA. VV., L’attualità dei principi fondamentali della Costituzione in materia di lavoro, a cura di E. Ghera e A. Pace, Napoli, 2009, 68. Recentemente, ha proposto una lettura dell’art. 1 Cost. conforme alla tesi sinteticamente delineata nel testo, tale da “sgombrare immediatamente il terreno dalla […] contrapposizione (essenzialmente ideologica) tra lavoro e capitale (o potere economico)” G. DI GASPARE, Il lavoro quale fondamento della Repubblica, in Dir. pubbl., 2008, 863 ss. (l’espressione fedelmente riportata si trova a p. 870). Nel senso che il fondamento della Repubblica sul lavoro esprime la “preminenza delle forze del lavoro sulle altre”, v. il commento all’art. 1 Cost. di C. MORTATI, in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, Bologna, 1975, 10 ss.
[42] “Rimane […] fuori dal delineato campo del dovere [di rendersi attivi, ex artt. 1 e 4, II c., Cost.], esclusivamente l’attitudine individuale, ego incentrata e socialmente negativa, che non svolga o si rifletta in alcuna attività rilevante nella e per la società civile. Questo limite estremo, che nei principi fondamentali appare come orizzonte negativo di parassitismo sociale, costituisce, dunque, per la Costituzione, l’ambito riprovevole delle attività socialmente disutili e dunque del non lavoro” (G. DI GASPARE, op. cit., 876-877).
[43] Sul principio costituzionale di libera concorrenza, inteso come “concorrenza regolata e, per questa via, socialmente orientata”, v. la corposa ricerca di M. GIAMPIERETTI, Il principio costituzionale di libera concorrenza: fondamenti, interpretazioni, applicazioni, in Dir. soc., 2003, 439 ss. (l’espressione qui riportata è a p. 518). G. GUARINO (in Pubblico e privato nell’economia. La sovranità tra Costituzione e istituzioni comunitarie, in Quad. cost., 1992, 39) ha sostenuto che tra le finalità pubbliche di cui all’art. 41, III c., Cost., si collochino anche quelle “inerenti al funzionamento del mercato, dirette ad assicurare la trasparenza dei comportamenti, l’affidabilità dei soggetti, il divieto delle pratiche abusive, il contenimento delle posizioni dominanti, in altre parole tutto ciò che garantisce che la concorrenza si svolga in modo leale e fisiologico”.
[44] Così ancora G. DI GASPARE, op. cit., 887, il quale ne deduce la coessenzialità e la fisiologica (e reciproca) sinergia di libertà di iniziativa economica e apertura del mercato. Per la distinzione tra libertà del mercato e libertà nel mercato, v. A. PACE, Libertà “del mercato e “nel” mercato, in Pol. dir., 1993, 327 ss.
[45] Sul rilievo della “costituzionalizzazione della nozione di persona” nell’ambito della disciplina dell’attività economica recata dalla Costituzione del 1948 v. L. PENNACCHI, Lavoro, costituzionalizzazione della persona, istituzioni economiche nella Costituzione italiana, in AA. VV., La Costituzione economica: Italia, Europa, a cura di C. Pinelli – T. Treu, Bologna, 2010, 39 ss. (e reperibile sul sito www.astrid-on-line.it).
[46] In primo luogo con riferimento alle relazioni (sempre di rilievo strategico e caratterizzate da formidabile complessità, e comunque in nessun modo ricostruibili in termini dicotomici, come si è già fatto cenno: v. nota 29) intercorrenti tra la struttura dei poteri pubblici e la sfera economica privata, che a partire dall’ultimo decennio del secolo scorso si sono venute (faticosamente…) conformando secondo un “modello” incardinato sulle autorità indipendenti: in proposito, v., tra i tanti, F. MERUSI, Democrazia e autorità indipendenti. Un romanzo “quasi” giallo, Bologna, 2000; M. DE BENEDETTO, voce Autorità indipendenti, in Dizionario di diritto pubblico, I, dir. da S. Cassese, cit., 588 ss.; G. GRASSO, Le autorità amministrative indipendenti della Repubblica tra legittimità istituzionale e legittimazione democratica, Milano, 2006; M. CUNIBERTI, Autorità indipendenti e libertà costituzionali, Milano, 2007, spec. 61 ss.; M. PIERRI, Autorità indipendenti e dinamiche democratiche, Padova, 2009.
[47] Per un’attenta analisi dell’evoluzione storica delle diverse modalità di implementazione del disegno costituzionale relativo ai rapporti economici succedutesi nel nostro Paese, v. S. CASSESE, La nuova costituzione economica, III ed, Roma-Bari, 2004. È appena il caso di rilevare in questa sede la formidabile incidenza che il processo di integrazione comunitaria ha esercitato sull’assetto del sistema economico (anche) italiano, complessivamente in direzione di una più marcata garanzia della libertà di concorrenza e dell’apertura del mercato: tale incidenza ha indotto parte della dottrina a mettere in luce un insanabile contrasto tra la “Costituzione economica” recata dalla Carta fondamentale del 1948 ed il modello economico delineato (ed “imposto” anche all’Italia) dal processo di integrazione comunitaria: in tal senso, tra gli altri, v. G. FERRARA, I diritti del lavoro e la costituzione economica italiana ed in Europa (26/11/2005), in www.costituzionalismo.it; A. ALGOSTINO, Democrazia sociale e libero mercato: Costituzione italiana versus “costituzione europea”? (21/02/2007), in www.costituzionalismo.it; C. SALVI, La proprietà privata: diritto di libertà o funzione sociale?, in AA. VV., La Costituzione economica: Italia, Europa, cit., 219 ss. (reperibile anche sul sito www.astrid-on-line.it); G. BUCCI – L. PATRUNO, Riflessioni sul c.d. modello sociale europeo, sull’Europa “sociale” dei capi di governo e sul mutato rapporto tra costituzione ed economia (23/11/2005) in wwww.costituzionalismo.it. Al riguardo, v. anche, tra gli altri, M. LUCIANI, Brevi cenni sulla cosidetta “Costituzione economica europea” e sul suo rapporto con la Costituzione italiana, in AA. VV., La riforma istituzionale e la partecipazione dell’Italia all’Unione europea, a cura di S. Panunzio e E. Sciso, Milano, 2002, 47 ss.; G.C. SPATTINI, Ascesa e declino (eventuale) della nozione di “Costituzione economica” (nell’ordinamento italiano e in quello comunitario), in Riv. It. Dir. Pubbl. Com., 2005, 1579 ss.; AA. VV., La Costituzione economica: Italia, Europa, cit.
[48] La fortunata categoria della “Costituzione-processo” si deve all’elaborazione di P. HÄBERLE, di cui v. Verfassung als öffentlicher Prozess, Berlino, 1978 e Die Verfassung des Pluralismus. Studien zur Verfassungstheorie der offenen Gesellschaft, Resenburg, 1980. Nella letteratura italiana, si menziona anche A. SPADARO, Dalla Costituzione come “atto” (puntuale nel tempo) alla Costituzione come “processo” (storico). Ovvero della continua evoluzione del parametro attraverso i giudizi di costituzionalità, in Quad. cost., 1998, 416 ss., nonché, volendo, L. D’ANDREA, Il progetto di riforma tra Costituzione-atto e Costituzione-processo, in AA.VV., La riforma costituzionale, a cura dell’A.I.C., Padova, 1999, 97 ss. e ID., Ragionevolezza e legittimazione del sistema, cit., 288 ss.
[49] Infatti, la mia opinione in ordine alla questione (già richiamata nella nota 47) riguardante la compatibilità tra il modello di rapporti economici delineato nell’ambito del sistema europeo e la “Costituzione economica” italiana è che nel complesso non siano stati varcati gli (ampi) margini di flessibilità offerti dal sistema costituzionale, che ha mantenuto (lo si ribadisce, secondo un approccio olistico) l’equilibrio che ne connota l’identità (secondo l’impostazione patrocinata nel testo). Peraltro, è da osservare che è ben possibile, oltre che (dal mio punto di vista) auspicabile (anche se non certo sicura…), un’evoluzione (normativa e giurisprudenziale) dell’ordinamento europeo in direzione – per così dire – “sociale” (o “solidarista”), che corregga alcune posizioni squilibrate in senso “liberista” [si considerino, ad esempio le sentenze della Corte di Lussemburgo Laval (causa C-341/2005) e Viking (causa C-438/2005), particolarmente sfavorevoli all’esercizio della libertà sindacale], anche in forza dell’ormai formalizzato inserimento nel diritto europeo di rango primario della Carta di Nizza operato dal Trattato di Lisbona: in proposito, tra gli altri, v. i parr. 7 e 8 di P. COSTANZO, Il sistema di protezione dei diritti sociali nell’ambito dell’Unione europea, in www.giurcost.org, nonché S. GIUBBONI, Governare le differenze: modelli sociali nazionali e mercato unico europeo, in AA. VV., La Costituzione economica: Italia, Europa, cit., 117 ss, (nonché in www.astrid-on-line.it). Sul modello sociale europeo, dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, v., per tutti, G. BRONZINI, Il modello sociale europeo, in AA. VV., Le nuove istituzioni europee. Commento al Trattato di Lisbona, a cura di F. Bassanini e G. Tiberi, Bologna, 2010, 119 ss.
[50] V. al riguardo la periodizzazione operata da S. CASSESE, La nuova costituzione economica, cit.
[51] Sent. cost. n. 75/1992, n. 2 del cons. in dir.
[52] Sent. cost. n. 155/1995, n. 4 del cons. in dir.
[53] Sent. cost. n. 5/1980, n. 4 del cons. in dir.
[54] Sent. cost. n. 348/2007, n. 5.2 del cons. in dir.
[55] Si è rilevata in dottrina (M. GIAMPIERETTI, Il principio costituzionale di libera concorrenza: fondamenti, interpretazioni, applicazioni, cit., 442) nella giurisprudenza costituzionale sviluppatasi a partire dall’inizio degli anni ’90 “una progressiva sensibilizzazione della Corte verso il principio di libera concorrenza”.
[56] Sent. cost. n. 29/1957, nel cons. in dir.
[57] Sent. cost. n. 21/1964, nel cons. in dir.
[58] Sent. cost. n. 60/1965, nel cons. in dir.
[59] Sent. cost. n. 27/2003, n. 3.2 del cons. in dir.
[60] Sent. cost. n. 223/1982, n. 2 del cons. in dir.
[61] In tale direzione, recentemente, G. SILVESTRI, Dal potere ai princìpi. Libertà ed eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo, Roma-Bari, 2009.
[62] Sent. cost. n. 241/1990, n. 3 del cons. in dir.
[63] Sent. cost. n. 439/1991, n. 5.2 del cons. in dir.
[64] Sent. cost. n. 45/2010, n. 4.1 del cons. in dir.
[65] Sent. cost. n. 10/2010, n. 6.2, 6.3, 6.4 del cons. in dir.
[66] Sent. cost. n. 121/2010, n. 18.2 del cons. in dir.

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